Lo statuto - Camper Club Enna

Camper Club Enna
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Lo statuto

Il Club
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STATUTO

ARTICOLO 1

  1. IL “CAMPER CLUB ENNA” l’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; la durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati ed a voto unanime.
  2. L’Associazione aderirà sempre ad un’associazione o federazione a carattere nazionale . L’associazione a livello nazionale cui aderire sarà stabilita dall’Assemblea dei soci su suggerimento del Consiglio Direttivo. Eventuali variazioni potranno essere deliberate sempre dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei votanti.
  3. Cariche negli organi sociali dell’Associazione sono a titolo gratuito.
  4. L’Associazione ha un suo emblema che costituisce anche il distintivo sociale. L’effigie grafica e cromatica di tale distintivo viene allegata alla lettera “A” del presente statuto e potrà essere modificata solo su deliberazione dell’Assemblea in seduta plenaria a voto di maggioranza, nonché l’acquisizione di parte favorevole espresso in forma scritta da parte dei soci assenti.

ART. 2 – SEDE

  1. L’Associazione ha sede legale nella città di Enna e provvisoriamente in c/da Bruchito s.n.c. La sede, fermo restando l'ubicazione nel territorio del Comune di Enna, potrà essere variata secondo le esigenze su deliberazione del Consiglio Direttivo, inoltre potrà costituire proprie sezioni o sedi secondarie in altri centri per realizzare le sue attività ed iniziative.

ART. 3 – FINALITA’

  1. L’Associazione nasce dall’amicizia dei suoi soci fondatori , dall’entusiasmo di condividere con altri le opportunità che il turismo itinerante, offre di conoscere e apprezzare i tesori naturali e culturali dell’umanità. Questo nel convincimento che le esperienze che offre il turismo itinerante e la possibilità che esso da di conoscere luoghi e tradizioni diverse, contribuisce a fortificare il legame con la nostra città, con le sue tradizioni in uno spirito di miglioramento continuo.
  2. Inoltre intende favorire e diffondere l’associazionismo tra coloro che praticano il campeggio o il turismo itinerante in qualsiasi forma attuato dai propri soci inteso come attività turistica sportiva e di impegno del tempo libero anche utilizzando veicoli ad uso ricreazionale quali camper roulotte e similari. – fornire adeguata assistenza agli associati secondo i mezzi finanziari e tecnici a disposizione; - organizzare incontri escursioni, viaggi, feste, raduni, meeting attività sportive nonché promuovere studi attività culturali ricreative, notiziari e riviste attinenti l’attività specifica tra gli associati anche contattando altre associazioni avente scopo analogo. –   Proporre iniziative atte a sostenere e creare infrastrutture che consentono il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue per  i veicoli previsti dal codice della strada. – Fornire il supporto tecnico ai progetti d’interesse d’area attuati dai comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio, collaborando all’elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche   locali. – Curare la difesa dei diritti dei camperisti e degli amanti del plein air in quanto tali ed in generale quali consumatori e cittadini. – Operare per ottenere, da comuni, enti locali, nonché da privati, sia terreni idonei in affidamento, in concessione, in locazione, per la realizzazione di aree e parchi di campeggio o sosta e per la loro gestione, sia contributi, agevolazioni o quant’altro che possa favorire o comunque aiutare lo svolgimento e lo sviluppo del plein – air e del turismo. – Collaborare con l’Associazione di cui sarà membro o è federato o comunque associata per il conseguimento degli scopi statutari. – Collaborare ad ogni livello con enti, istituzioni, assessori regionali, provinciali e comunali competenti, con le A.P.T., le aziende di soggiorno e le pro loco, in conformità alle leggi e alle  disposizioni vigenti e con il Touring Club Italia per una politica di promozione , programmazione e sviluppo del turismo, del tempo libero organizzato in tutte le sue forme e manifestazioni, mostre, esposizioni per valorizzare la cultura, il folklore, le tradizioni e l’arte, nel contesto anche agricolo e sportivo. Organizzare a favore dei soci itinerari turistici e culturali anche enogastronomici e porre in essere ogni altra iniziativa per la propaganda di tale intento; partecipa e/o promuove , a favore degli associati, manifestazioni ed incontri per lo sviluppo di una cultura legata al turismo; promuove l'affiliazione e la collaborazione con le strutture nazionali ed internazionali che si occupano di tematiche legate al turismo in generale ed itinerante in particolare;
  3. L’Associazione potrà istituire, promuovere, gestire autonomamente e/o di concerto ed in collaborazione con enti pubblici centri turistici e campeggi centri studi sull’associazionismo, il turismo ed il tempo libero. – Per il raggiungimento dei suoi scopi potrà acquistare mobili ed immobili nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che siano rispondenti alle sue finalità destinando all’uopo l’attività dei suoi associati ed il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare;
  4. In caso di calamità naturale e/o eventi particolari potrà svolgere attività di protezione civile in favore sia dei propri soci che della popolazione in genere, nell’ambito delle proprie competenze e in collaborazione con le istituzioni.

ART. 4 – I SOCI

  1. Possono aderire all’Associazione tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche che condividano gli scopi istituzionali della stessa e ne favoriscono lo sviluppo. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Gli enti, le associazioni e le società regionali costituite potranno essere ammessi come soci annuali sostenitori. La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all’ente associazione o società ammessa la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona espressamente delegata.
  3. Per far parte dell’Associazione, in qualità di soci, si richiede che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile anche nei rapporti umani e sociali.
  4. Tutte le persone fisiche che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo, con la presentazione di n. 1 socio con almeno 2 (due) anni di iscrizione continuativa al club, il quale si fa garante dei requisiti dell’aspirante socio. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria a cui devono essere presenti almeno i 2/3dei componenti, arrotondato un’unità superiore. il Direttivo, valutati i requisiti ed assunte le debite informazioni decide a maggioranza. la decisione va comunicata, dal Presidente, all’interessato ed è inappellabile dall’aspirante socio. All’accoglimento della domanda il socio e tenuto a versare l’importo stabilito per l’iscrizione e quota sociale.
  5. I soci possono essere : fondatori, ordinari, familiari, giovani, sostenitori e onorari.
  6. Sono soci fondatori i sottoscrittori del statuto originario, con cui si è dato inizio all’attività dell’Associazione.
  7. Sono soci ordinari tutti coloro che presentano la domanda, sono ammessi dal C.D. a farne parte, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti della quota sociale.
  8. Sono considerati familiari gli appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario, che ne fanno richiesta;
  9. Sono soci giovani i figli dei soci, entro il 26 anni di età, che eventualmente costituiscono una sezione autonoma.
  10. La domanda di ammissione presentata dai minorenni dovrà essere controfirmata anche dall’esercente la potestà parentale, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  11. Sono soci sostenitori tutti coloro ( persone fisiche o giuridiche ) che avendo rispetto delle norme dei comma precedenti, versano una quota annuale pari almeno a tre volte quella stabilita per i soci ordinari.
  12. Sono soci onorari tutti coloro che sono dichiarati tali dal C.D. in considerazione dall’opera prestata nell’interesse dell’Associazione e/o per meriti speciali nell’ambito del turismo itinerante ed all’aria aperta in generale;
  13. Tutti i soci ordinari e familiari sono obbligati al versamento della quota associativa annuale entro il 28 febbraio di ogni anno. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

ART 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) Tutti i soci maggiorenni, in regola con  il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto, fatto  salvo quanto previsto al successivo punto 7 di partecipazione alle  assemblee sociali ( ordinari e onorari), nonché dell’elettorato attivo e  passivo ( ordinari ).Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal  socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il  raggiungimento della maggiore età.

Alle assemblee sono ammessi soci sostenitori, indicati separatamente in apposito albo, senza diritto di voto.

2)  La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le  iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le  modalità stabilite nell’apposito regolamento.

3) I soci  dell’Associazione, in quanto tali, saranno anche soci dell’Associazione o  Federazione nazionale cui all’Assemblea deciderà di aderire ai sensi  del precedente articolo 1 ed hanno diritto alle prestazioni di  quest’ultimo.

4) Il socio ha il dovere morale di operare sempre in modo da non arrecare disonore all’Associazione.

5) Si impegna ad osservare lo statuto e i regolamenti.

6)  Assume l’obbligo di non adire, per tutto quanto ha relazione con la sua  attività nell’ambito dell’Associazione, ad altra autorità all’infuori  di quella prevista dal presente statuto, alla quale esclusivamente deve  ricorrere nei modi e nei termini stabiliti.

7) Non possono essere  eletti quali componenti del C.D. collegio dei probiviri o collegio dei  sindaci revisori , soci che rivestono cariche sociali in altre  associazioni simili.


ART 6 - DECADENZA DEI SOCI.

1) I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi : - dimissione volontaria, morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa, radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il C.D. pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che , con la sua condotta, costituisce ostacolo e/o intraprende di iniziativa azioni che possono destabilizzare il buon andamento del sodalizio.
2) Contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.
3) Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, il socio non può ricorrere essendo tale decisione inappellabile.

ART. 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono: -
-- l’Assemblea Generale dei soci; -
-- Il Consiglio Direttivo ( C.D.) ; -
-- Il Collegio dei Revisori dei Conti ( C.R.C.) ; -
-- Il Collegio dei Probiviri ( C.P.) .

ART. 8 - ASSEMBLEA

1) L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2) Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi di cui al precedente articolo 7 dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo e che sia legittimamente sottoposti al suo esame, nonché su tutte le questioni per le quali, pur rientrando nelle competenze del C.D. , questi ne chiede formale approvazione all’assemblea con atto deliberativo dello stesso, approvato a voti unanimi.
3) La convocazione dell’Assemblea viene deliberata dal C.D. su valutazione della stessa.
4) La convocazione dell’Assemblea può avvenire su delibera del C.D.; su richiesta scritta e motivata da almeno 2/3, arrotondato all’unità superiore, dei componenti il C.D. stesso; da almeno la maggioranza dei soci (50% + 1) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta e che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del C.D. e dovrà avvenire nel termine di giorni 20 dalla data di richiesta.
5) L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6) La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica fax o via e-mail o altro mezzo di posta elettronica . Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno il luogo e l’ora dell’adunanza, in prima e seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
7) In ogni caso l’Assemblea dovrà essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno, di cui una entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e l’approvazione e dell’esercizio di previsione.
8) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati incluso se stesso.
9) In seconda convocazione, purché sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
10) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente. In caso d’impedimento anche di quest’ultimo da altra persona delegata dal Presidente o vice Presidente ovvero nominata dall’Assemblea.
11) Le funzioni di segretario dell’assemblea sono svolte dal Segretario del club o altro socio a ciò delegato all’apertura della seduta, che in ogni caso, trasmetterà il relativo verbale al Segretario. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
12) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
13) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e se nominati da due scrutatori . Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal C.D. a garantire la massima diffusione.
14) L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e i componenti dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri, i quali hanno durata quadriennale.
15) Per l’elezioni del Consiglio Direttivo, ove non si proceda per acclamazione le candidature vanno presentate durante la seduta dell’elezione in liste già precostituite di almeno 7 soci. Tutti gli altri candidati al C.D. dovranno avere almeno un’anzianità di due anni di iscrizione continuativa nel club. Le candidature per gruppi sono motivate dalla necessità di precostituire unità di indirizzo nella gestione dell’Associazione. In caso di presentazione di più liste , il voto di preferenza va riferito al gruppo e non al singolo componente. In questa ipotesi, risulterà eletto il gruppo che ha ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulterà eletto chi avrà maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione in assoluto facendo riferimento alla somma d’anzianità dei singoli componenti della lista del gruppo stesso in caso di ulteriore parità sarà tenuto conto della data di nascita dell’elemento più anziano.
16) Per l’elezione del Consiglio dei Probiviri e dei Sindaci revisori vale quanto previsto dal Consiglio Direttivo con le seguenti modifiche. I gruppi saranno di tre componenti e due supplenti. Nel collegio dei probiviri i due effettivi devono avere un’anzianità di almeno due anni di iscrizione continuativa nel club..
17) Le elezioni per il C.D. , il consiglio dei probiviri e dei sindaci revisori non può avvenire contemporaneamente, ma con votazioni successive secondo il seguente ordine C.D. , C.P. , C.S.R.
18) Ai fini dell’approvazione di modifiche allo statuto, per essere valida l’approvazione, essa deve avvenire in seduta straordinaria regolarmente convocata e con voto a maggioranza qualificata (2/3 dei soci regolarmente presenti in assemblea ed iscritti nell’anno di proposta..
19) Il C.D., può deliberare di aggregare allo stesso altri soci, ordinari o familiari) che collaborino nello svolgimento delle funzioni allo stesso affidate dallo statuto. In ogni caso, però i componenti aggregati non hanno diritto di voto.

ART. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA


1) L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal C.D. con comunicazione spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui alla prima convocazione non si raggiunga il numero dei presenti pari ad almeno i due terzi dei soci regolarmente iscritti, essa verrà convocata in seconda convocazione e risulterà valida qualsiasi sia il numero dei presenti. In tale caso le deliberazioni vengono approvate sempre con la maggioranza dei presenti. Della possibilità di convocazione in seconda seduta deve darsi atto nella comunicazione di convocazione.
2) L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, sfiducia al direttivo; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione , su quant’altro viene richiesto dal C.D. .
3) La proposta di sfiducia al Direttivo dovrà essere presentata, mediante richiesta scritta e debitamente motivata nonché sottoscritta da almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto, al C. D. ai fini della convocazione dell’Assemblea Straordinaria.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO


1) Il Consiglio Direttivo ( C.D.) dirige l’attività dell’Associazione.
2) Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni
   di Tesoriere, dandone comunicazione a tutti i soci. Inoltre assegna compiti settoriali e specifici a tutti i consiglieri effettivi ed ai
   componenti aggregati, assegnando la c.d. delega di responsabilità.
4) In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso è sostituito con altro componente del C.D., scelto dallo stesso Consiglio.
5) In caso di dimissione di un consigliere il C.D. provvede a richiedere all’Assemblea la sostituzione proponendo un altro socio.
6) La nomina di cui ai precedenti commi 3 e 4 avviene mediante scrutinio segreto salvo diversa deliberazione unanime dello stesso
   C. D.
7) Sono compiti del C.D.:
A. deliberare secondo i criteri e le modalità di cui al precedente articolo 4 o sulle domande di ammissione dei soci;
B. approvare lo schema di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea;
C. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto     dai soci;
D. redigere gli eventuali regolamenti interni relative all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
E. adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
F. gestire il bilancio ed autorizzare ogni spesa dell’’Associazione;
G. fissare le quote associative annuali dopo aver valutato la situazione economico finanziaria dell’’Associazione;
H. attuare ogni altra iniziativa o attività per l’attuazione delle finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea          dei soci;
I. predispone il regolamento interno per la disciplina della vita dell’associazione ed eventuali successive modifiche nonché quelli                eventualmente richiesti per lo svolgimento dei servizi.
L. istituisce particolari commissioni di lavoro e ne nomina i componenti.
M. delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente statuto e delle      deliberazione dell’assemblea dei soci.
N- nomina i delegati a particolari settori di attività anche tra i soci cooptati per le questioni loro pertinenti con voto consultivo.
O – istituisce gruppi di studio, di lavoro, di gestione, con finalità e limiti, e ne nomina i componenti.
P – formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’assemblea dei soci.
Q- attua e rende operanti, nell’ambito della propria sfera di competenza le deliberazioni dell’Associazione o Federazione Nazionale cui          aderirà.
R. per esigenze logistiche e varie, il C.D. può autorizzare la formazione di sezioni staccate dell’Associazione, affidandole ad uno o più       responsabili di sezione. Questi hanno facoltà di intervenire in Consiglio per illustrare e proporre problematiche della sezione di        appartenenza.
8) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno     cinque consiglieri senza alcuna formalità.
9) Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed è presieduto dal Presidente o dal vice      Presidente.
10) Alle riunioni del C.D. possono essere convocati anche per consultazioni e senza diritto di voto . I presidenti o delegati dei collegi dei      revisori o dei probiviri o altri soci. Eventuali uditori presenti non possono interferire o disturbare la riunione.
11) Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza tranne casi specifici previsti dal presente statuto o da regolamenti approvati      dall’assemblea in cui è previsto il voto unanime. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del C.D. per la loro     validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante Lo stesso deve      essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal C.D. atte a garantire la massima diffusione.
12) Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la     maggioranza dei suoi componenti.
13) Il consigliere che non intervenga, nel corso dell’esercizio sociale, a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato     decaduto ed è sostituito nei modi e forme previste per la sostituzione dei consiglieri.

ART. 11 -  IL PRESIDENTE


1) Il Presidente è eletto dal C. D. , dura in carica sino alla scadenza dell’organo che lo ha eletto e può essere rieletto.
2) Il Presidente coordina l’attività del C.D. .
3) Rappresenta legalmente l’Associazione, può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri organi sociali e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.
4) Egli è pertanto autorizzato a riscuotere, da pubblica amministrazione, da banche e da privati, somme qualunque ne sia l’ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria; ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; Può effettuare proposte di compromessi e transazioni da sottoporre al C.D.
5) Per attività che comportano impegni formali, obbligazioni giuridiche o qualsiasi rapporto verso terzi dovrà essere appositamente autorizzato con atto deliberativo del C.D. ed eventualmente dell’assemblea, secondo le rispettive competenze.
6) In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal vice Presidente.

ART 12 - IL VICE PRESIDENTE

1) Il vice Presidente è nominato dal C.D. nel suo ambito e dura in carica sino alla scadenza dell’organo che lo ha eletto e può essere rieletto alla carica; Egli assume i compiti e le funzioni del Presidente su delega dello stesso o in sua assenza o impedimento, oppure su specifico mandato del C.D. ,

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal C.D. nel proprio ambito e dura in carica sino alla scadenza dell’organo che lo ha eletto, esso gestisce e cura:

la tenuta dei verbale delle riunioni del C.D. e dell’Assemblea;
la tenuta del libro dei soci con l’ordine cronologico di iscrizione e lo schedario corrente dei soci per ordine alfabetico;
la tenuta del protocollo;
la tenuta dei registri contabili, e delle relative documentazioni di rendicontazione contabile, la riscossione delle quote associative il rilascio delle tessere sociali;
Custodisce l’archivio e l’inventario dei beni dell’Associazione sia mobili che immobili provvedendo all’aggiornamento di quest’ultimo;
la predisposizione di tutta la corrispondenza e la comunicazione ai soci, la predisposizione di tutte le comunicazione con enti altre associazioni;
la predisposizione, di concerto con il Presidente, dello schema del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da adottare dal Consiglio Direttivo ed per essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea;
la gestione in generale degli affari amministrativi.

ART. 14 - CONSIGLIO DEI PROBIVIRI


1) Il C. dei P. è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti come sopra dall’Assemblea dei soci.
2) Dura in carica come il C.D. e ciascun componente può essere rieletto.
3) Nel loro seno, i componenti effettivi, nominano il Presidente del collegio.
4) In caso di dimissioni di un componente effettivo viene surrogato da un supplente e , in assenza di supplente, chiederà all’ Assemblea la nomina di un nuovo probiviro;
5) Il C di P. dirime e decide le controversie fra i soci e quelle fra il C.D. ed i soci, nell’ambito delle attività sociali. È convocato anche su richiesta verbale del suo Presidente.
6) Il Consiglio dei Probiviri redige un verbale per ogni riunione.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


1) Il controllo dell’amministrazione è affidato ad un collegio composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti come sopra dalla assemblea dei soci. Dura in carica come il C. D. e ciascun componente può essere rieletto.
2) Nel loro seno i componenti effettivi nominano il presidente del collegio .
3) Le sue funzioni sono regolate da eventuale regolamento interno e per quanto da questo non previsto dalle norme del codice civile;
4) In caso di dimissioni di un componente effettivo viene surrogato da un supplente e , in assenza di supplente, chiederà all’ Assemblea la nomina di un nuovo revisore;
5) Il C. dei R. dei C. è convocato dal suo Presidente anche verbalmente e , per ogni riunione, sarà redatto verbale di seduta.

ART. 16 - FUNZIONALITA’ DEI COMPONENTI C.R.C. E C.P.

I revisori e probiviri che non esercitassero la loro funzione potrebbero essere considerati rinunciatari e di conseguenza sostituiti.

ART. 17 - GRATUITA’ DELLE CARCHE

Tutte le cariche degli organi sociali sopra descritte sono accettate e svolte a titolo gratuito. È consentito solo il rimborso spese sostenute nello svolgimento di specifici incarichi conferiti di volta in volta nei casi e nelle modalità che saranno indicate nell’apposito regolamento di gestione economica che il Consiglio Direttivo dovrà disporre e sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

ART. 18 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal C.D.; dai contributi di enti ed associazioni; da lasciti e donazioni; dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione durante la vita dell’Associazione.
Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve capitale i quali devono essere utilizzati solo per il miglior espletamento degli scopi sociali.

ART. 19 - IL BILANCIO E NORME ECONOMICHE

1) L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 13 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre del 2005. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
2) Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo redatto dal C.D. , con relativa relazione del Collegio dei revisori dei conti .
3) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione , nel rispetto del principio della trasparenza degli associati.
4) Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati in assemblea.
5) I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione devono essere depositati presso uno o più istituti di credito o ufficio postale ed i conti sono intestati a nome dell’associazione. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario – Tesoriere.

ART.20 - SCIOGLIMENTO

1) Lo scioglimento dell’Associazione. è deliberato dall’ Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con maggioranza qualificata ( 2/3 dei soci regolarmente iscritti).
2) L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
3) In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e senza fini di lucro, sentito l’organo di controllo di cui l’art. 3 , comma 190, della legge 662/96.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.


CAMPER CLUB ENNA
Presidente: Luigi Scavuzzo
C/da Bruchito sn - 94100 ENNA
Tel. 339/7860364
email: camperclub.enna@gmail.com
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