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Sistemi di ritenuta

Legislazione
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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


N. 300/A/1/52739/109/123/3/4                        Roma 14 luglio 2006

OGGETTO: Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 – Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE.
Nuove disposizioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli.

Il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, pubblicato sulla G.U. n 87 del 13 marzo 2006, dando attuazione alla direttiva comunitaria 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli, è intervenuto sull’articolo 172 C.d.S (all. 1), introducendo significative novità alla disciplina previdente, con il principale obiettivo di accrescere il livello di sicurezza stradale attraverso l’estensione dell’uso obbligato sul mezzo delle cinture di sicurezza e l’adeguamento al progresso tecnologico delle disposizioni riguardanti i dispositivi per bambini.

1. USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA SUGLI AUTOVEICOLI

La nuova formulazione dell’art 172 C.d.S., con le precisazioni ed i limiti riportati nei paragrafi seguenti, prevede che le cinture di sicurezza debbano essere correttamente indossate ed utilizzate durante la marcia da parte dei conducenti e dai passeggeri di tutti gli autoveicoli, sia adibiti al trasporto di persone che a quello di cose, qualunque sia la massa o il numero dei posti disponibili. Occorre precisare, peraltro, che l’obbligo di cui si parla riguarda le persone per le quali è possibile l’impiego corretto dei citati dispositivi di ritenuta e cioè, di norma, quelle che hanno statura superiore a 1,50 m. Per le persone di statura inferiore, invece, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 2, se trattasi di bambini, ovvero le esenzioni richiamate al punto 3 della presente circolare, negli altri casi.

1.1 Uso delle cinture di sicurezza sulle autovetture e sugli autocarri

Il primo comma dell’art 172 C.d.S prevede l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza per le persone che viaggiano sui veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), N1 (autocarri leggeri ) N2 ed N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose). Per quanto riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall’origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all. 2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell’art. 72 comma 2 lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin dall’origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale M1.
Per quanto riguarda gli autocarri, invece, l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza può ritenersi sussistente solo se tali dispositivi sono presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo e, perciò, soltanto se il veicolo ne è effettivamente dotato. La medesima previsione si applica, altresì, agli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale N1.

1.2 Uso delle cinture di sicurezza sugli autobus

Il comma 6 dell’art.172 C.d.S stabilisce che gli occupanti di minibus e di autobus (categorie internazionali M2 ed M3) devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti.
L’obbligo di utilizzo dei dispositivi riguarda sia il conducente che tutti gli altri occupanti i posti anteriori e posteriori di questi veicoli quando sono seduti ed i veicoli stessi sono in movimento.
Come per gli autocarri, l’obbligo di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta è imitato ai veicoli che ne sono effettivamente provvisti. a nuova previsione non interferisce con le disposizioni che consentono il rasporto in piedi di passeggeri sugli autobus i linea. Infatti, i passeggeri in piedi, resenti sugli autobus autorizzati anche per il trasporto di persone in piedi, non sono oggetti ad alcun obbligo di autotutela né debbono essere obbligati ad occupare posti  sedere eventualmente disponibili.
La norma va coordinata con quella del comma 8, lettera g) dell’art 172 C.d.S vedi oltre punto 3) che esonera dall’uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di eicoli adibiti al trasporto locale che circolano in zone urbane.
I passeggeri dei minibus e degli autobus, quando ricorrono le condizioni che endono obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza, devono essere informati dell'obbligo stesso mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile. In aggiunta a tale previsione, per meglio garantire l’incolumità dei passeggeri, l’art 172 comma 7 C.d.S. stabilisce che la medesima informazione può essere data attraverso annunci fonici forniti dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo ovvero con audiovisivi.

2. USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER BAMBINI.

Nel nuovo assetto normativo, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano il trasporto dei bambini sugli autoveicoli. La norma distingue a seconda del tipo di autoveicolo, delle caratteristiche strutturali dello stesso, dei dispositivi di sicurezza presenti e dell’impiego cui il veicolo è destinato.

2.1 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato

Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura
inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso.
Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta nella precedente formulazione dell’art 172 C.d.S., con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati. In caso di violazione del cennato divieto, si applica la sanzione di cui all’art. 172, comma 10, C.d.S.
Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini.
Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E’, invece, consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E’ appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S.
Conformemente alla regolamentazione generale europea, la disciplina sopraindicata riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale previsione, tuttavia, deve essere posta in relazione con l’art. 54, comma 1, lett. d), e con l’art. 82 C.d.S. che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all'uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli.

2.2 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente

La nuova formulazione dell’art 172 C.d.S, sia pure con un contenuto più ampio, ha mantenuto l’esenzione dall’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta quando i bambini di statura non superiore a 1,50 m sono a bordo di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
L’esenzione non incontra più le limitazioni territoriali presenti nell’abrogata formulazione della norma e si applica a tutti gli autoveicoli autorizzati ad effettuare servizio di pubblico di piazza o di noleggio con conducente anche se il trasporto avviene fuori dei centri abitati.

2.3 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus

I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti.
I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l’autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi. Sull’argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota che si allega (all.3), ha infatti precisato che l’uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore a 3 anni.
Peraltro, secondo le disposizioni dell’art 172 comma 6, sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su strada. Tale previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 Kg perché, secondo il Regolamento Comunitario richiamato al punto 2.4, l’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.
Per gli autobus ed i minibus in servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente, si applicano, in ogni caso, le esenzioni di cui all’art. 172 comma 4 richiamate al punto 2.2 della presente circolare.

2.4. Caratteristiche ed installazione dei dispostivi di ritenuta per bambini

I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Gli estremi di omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve essere obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le caratteristiche dei predetti dispositivi, le dimensioni, i contenuti e la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). Per facilitare i controlli sulla strada dei predetti dispositivi, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si allega alla presente circolare (all. 4) una sintesi delle caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini utilizzabili durante la circolazione in Italia.
Secondo il comma 5 dell’art. 172 C.d.S, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. La violazione di quest’obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è, tuttavia, oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art. 172 C.d.S.
Per gli autobus e per i minibus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, i dispositivi devono essere speficamente omologati per il trasporto di bambini su tali veicoli.

3. ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI RITENUTA

Secondo le disposizioni della direttiva comunitaria 2003/20/CE, è stato rimodulato l’elenco dei soggetti esentati dall’impiego dei dispositivi di ritenuta. In proposito si segnalano le seguenti novità:
• è stata eliminata l’esenzione dall’utilizzazione dei dispositivi da parte dei
conducenti dei taxi e dei veicoli adibiti al noleggio con conducente;
• è stata introdotta l’esenzione per gli appartenenti alle Forze Armate
nell’espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
• accanto all’esenzione, già prevista dalla precedente normativa, per le persone  affette da patologie che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta, è stata aggiunta la possibilità di esenzione anche per le persone che presentano condizioni fisiche, non patologiche, per le quali è controindicato l’uso delle cinture di sicurezza. Possono beneficiare di tale esenzione, ad esempio, gli adulti aventi altezza inferiore a 1,50 m o le persone con massa corporea incompatibile con l’utilizzazione dei dispositivi. Giova
ricordare che tale esenzione opera solo in presenza di una certificazione medica rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro dell’Unione Europea, che deve indicare la durata di validità e deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE;
• al punto g) del comma 8 dell’art.172 è stata introdotta un’esenzione che riguarda i passeggeri degli autobus o minibus nei quali è previsto il trasporto anche di persone in piedi quando tali veicoli sono adibiti al trasporto locale e circolano in zona urbana; in tali circostanze i passeggeri seduti possono viaggiare senza essere assicurati al sedile da un dispositivo di ritenuta, anche se questo è presente sul veicolo.
Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda l’impiego dei dispositivi da parte degli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nonché dei conducenti e degli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario, per i quali l’esenzione dall’impiego dei dispositivi di ritenuta opera solo in presenza di interventi in servizio di emergenza. L’esenzione è stata, peraltro, estesa anche ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
In proposito, per quanto riguarda l’impiego dei dispositivi da parte del personale che svolge compiti di polizia, si richiama l’attenzione sullo scrupoloso rispetto delle direttive già impartite sull’argomento e, da ultimo, di quelle contenute nella circolare prot. 559/A/1/ORG./DIP.GP/4937 del 16 settembre 2003 (all. 5).
Non ricorre, infine, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta o delle cinture di sicurezza per i bambini trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo, a condizione che siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni di età. Tale esenzione ha validità temporale limitata all’8 maggio 2009, data oltre la quale, peraltro, ai sensi dell’art 169 C.d.S., non sarà più ammesso il trasporto di bambini in numero superiore a quello dei passeggeri indicati sulla carta di circolazione del veicolo.

4. SANZIONI

La nuova formulazione dell’art 172 C.d.S., pur adeguandone la numerazione alla nuova organizzazione del testo normativo, non ha innovato il regime sanzionatorio per chiunque non utilizza i dispositivi di ritenuta (art. 172, comma 10 C.d.S) ovvero per chi, pur facendone uso, ne altera o ne ostacola il normale funzionamento (art 172, comma 11, C.d.S). La riformulazione dell’intero articolo 172 C.d.S. ha determinato, tuttavia, la necessità di aggiornare i riferimenti normativi previsti dalla tabella dei punti da decurtare di cui all’art 126 bis C.d.S. ora riportata nell’art.2 del D.L.vo n.150/2006 indicato in premessa, il quale ha disposto che il rinvio all’art.172 commi 8 e 9, debba intendersi ai nuovi commi 10 e 11-
Sulla base delle indicazioni fornite dalla richiamata Direttiva 2003/20/CE, il rispetto delle norme ora commentate, opportunamente implementato con una mirata azione di controllo degli operatori aventi compiti di polizia stradale, assume valenza prioritaria per tutti i Paesi dell’Unione Europea nel perseguimento del comune obiettivo di una reale diminuzione delle vittime da incidenti stradali, che come è noto, dovrà essere dimezzato entro il 2010.


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