Uso giubbotti rifrangenti - Camper Club Enna

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Uso giubbotti rifrangenti

Legislazione
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ART. 162 CDS – USO DEL GIUBBOTTO O DELLE BRETELLE RIFRANGENTI

Impone l’obbligo di indossare giubbotti (1) o bretelle rifrangenti che in due situazioni distinte:
1. durante le operazioni di presegnalamento (con il triangolo) del veicolo fermo o dell’ingombro sulla carreggiata;
2. in caso di sosta del veicolo o l’ingombro della carreggiata (quando ricorre l’obbligo di collocare il triangolo) e in ogni caso di sosta sulle corsie d’emergenza o sulle piazzole di sosta.

I giubbotti e le bretelle NON COSTITUISCONO DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO dei veicoli (2)

1. USO DURANTE IL PRESEGNALAMENTO CON IL TRIANGOLO

  • Chi deve usarlo: chiunque va a collocare il triangolo (3)

  • Quando deve essere usato: deve essere usato nella fase di presegnalamento (cioè durante il tragitto necessario per andare a posizionare il triangolo dietro il veicolo o l’ingombro o per recuperarlo cessata l’emergenza) quando ricorrono le seguenti condizioni
a) un veicolo (4) sosta sulla carreggiata (5) di una strada extraurbana o quando c’è un ingombro forzato della carreggiata stessa, per avaria o caduta del carico (6)
b) ci sono situazioni di visibilità limitata o scarsa, cioè: di giorno, quando il veicolo non può essere scorto a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo (7); di notte, oltre che nei casi sopra indicati, quando manchino o non funzionino le luci posteriori di posizione o di emergenza (8); in ogni caso, quando si tratti di carico caduto dal veicolo

  • Cosa indossare: un giubotto o le bretelle con le caratteristiche fissate da un decreto ministeriale (9).

NOTE: (1) Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (circ. prot 14/MOT 1 del 15.01.2003), per giubotto si devo intendere “un capo di abbigliamento privo di maniche, assimilabile ad un gilet o ad un corpetto”.
(2 ) Infatti, diversamente da quanto espressamente richiesto dal comma 1 dell’art.162 CDS. per il segnale mobile di pericolo -che deve essere sempre presente durante la circolazione- i dispositivi di protezione individuale di cui si parla devono essere utilizzati solo nelle richiamate circostanze, al di fuori delle quali non è richiesto che siano presenti a bardo dei veicoli.
(3) E’ obbligatorio anche per i passeggeri o per altre persone che compiono l’operazione di presegnalamento per conto del conducente, anche a titolo di cortesia.
(4) L’obbligo di avere a bordo e di collocare il triangolo nelle situazioni sopraindicate è previsto per tutti i veicoli eccetto che per i velocipedi, i ciclomotori a 2 ruote ed i motocicli a 2 ruote. Per i conducenti o i passeggeri dei veicoli che non devono avere il triangolo (né devono collocarlo in situazioni di sosta sulla carreggiata), non è imposto neanche l’obbligo di indossare il giubotto o le bretelle.
(5) Perciò, secondo l’art.162 CDS, quando il veicolo si trova sulla banchina o sulla corsia destinata alla sosta di emergenza, il triangolo non è obbligatorio, anche se spesso può costituire un'ottima misura prudenziale. Va precisato che l'art. 176 c. 8 disciplina la materia in modo diverso fissando il comportamento in autostrada e strade assimilate ed affermando che, qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola di emergenza, oppure allorché il veicolo si trovi su tratti privi di tali appositi spazi, il triangolo deve essere collocato posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso anche se visibile da tergo. Secondo la cita norma, inoltre, questo segnale va anche posto durante la sosta sulla corsia di emergenza, di notte e in ogni altro caso di scarsa visibilità, qualora risultino insufficienti le luci di posizione. Questa previsione, tuttavia, non essendo contenuta nell’art.162 CDS, non impone a chi va a collocare il triangolo l’obbligo di indossare il giubotto.
(6) La semplice fermata di brevissima durata del veicolo, nonostante l'ambigua espressione usata dall'art. 162 CDS, non impone al conducente l'uso del segnale di veicolo fermo. Parimenti, il parcheggio e il mero arresto del veicolo di cui si occupano gli articoli 157 e 158, non impongono l'uso del triangolo: infatti, il parcheggio si effettua in appositi spazi fuori della carreggiata e l'arresto del veicolo, dovuto a cause della circolazione, è più breve della fermata e quindi non richiede l'adozione di particolari cautele.
(7) Il regolamento di esecuzione del codice della strada (art. 357) fornisce un valido criterio per stabilire l'esatta entità di tale difficoltà di avvistamento; infatti precisa che i veicoli fermi sulla carreggiata extraurbana e ogni carico accidentalmente caduto su di essa devono essere presegnalati quando gli stessi non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo. Questa difficoltà di avvistamento può avvenire in numerose circostanze come, ad es., se il veicolo è fermo in curva o sul tratto discendente di un dosso o in situazioni di scarsa visibilità per nebbia (ancorché la strada sia a senso unico o a più corsie per ogni senso di marcia). Queste circostanze, previste dal codice abrogato, non sono state più espressamente richiamate dall'art. 162. Tuttavia, anche se non riprodotte, non cessano di avere la loro validità come criterio per interpretare correttamente l'espressione usata dal codice "quando non possano essere scorti a sufficiente distanza".
(8) Il triangolo va usato anche se il veicolo sosta in un rettilineo.
(9 ) Il decreto previsto dall’art.162 comma 4bis non è mai stato emanato. Infatti, il DM 30.12.2003 si riferisce solo alle caratteristiche dei giubbetti e delle bretelle di cui all’art.162 comma 4ter. Nelle more della definizione delle caratteristiche specifiche dei dispositivi da utilizzare nelle circostanze sopraindicate, si ritiene possano soddisfare l’obbligo imposto dall’art.162 comma 4bis CDS i giubbotti o le bretelle conformi al citato DM 30.12.2003.

2. USO QUANDO IL VEICOLO E’ FERMO SULLA STRADA (CARREGGIATA O CORSIE D’EMERGENZA)

  • Chi deve usarlo: solo il conducente del veicolo (10) fermo o che ha provocato l’ingombro per perdita del carico

  • Quando deve essere usato: deve essere usato dal conducente che scende dal veicolo e circola sulla strada (11) nei casi sopraindicati in cui è obbligatorio collocare il triangolo; in caso di stazionamento sulla corsia d’emergenza (12) o sulle piazzole di sosta (13) di una strada extraurbana nei casi in cui è richiesta la collocazione il triangolo (14)

  • Cosa indossare: un giubotto o le bretelle aventi le caratteristiche fissate dal DM 30.12.2003 (15) Per i conducenti di veicoli stranieri (anche di altri Stati UE), il dispositivo di protezione individuale può anche non essere conforme alle prescrizioni del DM 30.12.2003 (16).

CARATTERISTICHE DEI GIUBBOTTI E DELLE BRETELLE.

Colori ammessi: Arancio, giallo o rosso

Caratteristiche merceologiche: I materiali utilizzati devono essere resistenti e garantire la fluorescenza e la rifrangenza nel tempo (17). Non è richiesto che il capo sia fatto di materiale ignifugo.

Etichetta di riconoscimento:
Deve contenere, almeno:
  • identificazione del produttore (18);
• marchio CE (19);
• riferimento alla norma EN 471 (20) ovvero al DM 30.12.2003 (facoltativa)
• indicazione della taglia
• prestazione dell'indumento (21)

NOTE: (10) Il richiamo ai casi indicati dal comma 1 dell’art.162 CDS in cui deve essere utilizzato il triangolo, esclude che l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di cui si parla valga per i conducenti di velocipedi nonché di ciclomotori e motocicli a 2 ruote. I conducenti di questi veicoli, infatti, non devono collocare il triangolo perché il ridotto ingombro dei mezzi e la possibilità di essere facilmente spostati fuori della carreggiata,
esclude i pericoli correlati alla sosta o all’ingombro della carreggiata.
(11) L’obbligo vale anche quando il conducente non si trova sulla carreggiata ma percorre o staziona sulla banchina laterale, sulla corsia d’emergenza, sulle fasce di pertinenza, sulle fasce di sosta laterali, sulle piste ciclabili, ecc. Infatti, secondo le definizioni fornite dall’art.3 CDS, anche queste zone fanno parte della strada. Teoricamente, l’obbligo dovrebbe valere anche per la marcia o la sosta sui marciapiedi e nei parcheggi perché anche queste aree, secondo le definizioni fornite dal codice della strada, sono parte della strada; tuttavia, un’interpretazione più aderente allo spirito della disposizione, lascia intendere che il rispetto dell’obbligo possa essere imposto solo in quelle aree immediatamente adiacenti alla strada sulle quali si può svolgere la circolazione di altri veicoli.
(12) La definizione di corsia d’emergenza è fornita dall’art.3 comma 1 n. 15 che la identifica con “corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.
(13) La definizione di piazzola di sosta è fornita dall’art.3 comma 1 n. 38 che la identifica con “parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.”
(14) La norma del comma 4 ter, stabilisce che l’obbligo di indossare i DPI vale anche quando il veicolo è fermo sulle corsie d’emergenza o sulle piazzola di sosta. Tale disposizione deve essere necessariamente posta in relazione con le condizioni di scarsa o limitata visibilità indicate dal comma 1 dell’art.162 C.D.S..Perciò, quando il veicolo è fermo sulla corsia d’emergenza o sulle piazzole di sosta, il conducente che vi discende deve indossare i dispositivi di protezione individuale richiesti, solo se, trovandosi fuori dal centro abitato, non è ben avvistabile perché, di notte, non funzionano i dispositivi di segnalazione visiva ovvero perchè, anche di giorno, per condizioni topografiche o atmosferiche, il suo veicolo non può essere scorto ad almeno 100 m dai veicoli che sopraggiungono.
(15 ) Il DM del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.12.2003 ha stabilito che i dispositivi di protezione di cui si parla devono essere conformi alle disposizioni del DLvo 4.12.1992 n. 475. di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Si presumono conformi a questa norma, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformità CE, l'attestato di conformità, valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale è fabbricato in conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la norma CEN EN 471/94, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. In Italia, la norma è stata trasposta nella UNI EN 471/95.
(16) Le caratteristiche tecniche di questi dispositivi, ancorché non omologati, devono essere sostanzialmente analoghe a quelle indicate dalla norma armonizzata di riferimento, cioè norma CEN EN 471/94 o la UNI EN 471/95.
(17) Tali indumenti sono costituiti da:
- materiale (tessuto) di fondo fluorescente che può essere di colore giallo fluorescente, arancio-rosso fluorescente o rosso fluorescente. Il materiale (tessuto) di fondo ha la peculiarità di essere visibile di giorno in caso di nebbia o scarsa visibilità.
- materiale retroriflettente costituito da bande disposte sopra il materiale di fondo secondo uno degli esempi riportati nell'allegato 1 alla presente circolare. Il nastro (o banda) retroriflettente ha la peculiarità di essere visibile di notte nel momento in cui viene illuminato (es. dai fari delle automobili).  E' altresì ammesso l'impiego di materiali a prestazioni combinate, che possiedono sia le proprietà del materiale di fondo che quelle del materiale retroriflettente.
(18 ) Nome, o marchio, o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato.
(19) L'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" insieme a quello "UNI EN 471" (la sigla CE da sola non significa che il prodotto è
conforme). Il marchio CE è il marchio di conformità Europeo. Le proporzioni sono indicate nell'allegato IV del decreto legislativo 475/92.
L'altezza dei caratteri che lo compongono è di almeno 5 mm.
(20 ) Si può trovare un riferimento del tipo : CEN EN 471/94 oppure UNI EN 471/95.
(21 ) Il numero posto più in alto a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali di cui alla tabella I della
presente circolare (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1). Il numero posto in basso indica la classe del materiale retro-riflettente (banda retroriflettente) in conformità alla norma EN 471. Sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.


CAMPER CLUB ENNA
Presidente: Luigi Scavuzzo
C/da Bruchito sn - 94100 ENNA
Tel. 339/7860364
email: camperclub.enna@gmail.com
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