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Circolazione e sosta

Legislazione
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Riportiamo sotto  la circolare che il Ministero degli interni  ha  inviato a tutti i  Prefetti d'Italia, nella quale sono contenute le linee guida in materia  di circolazione e sosta autocaravan. Questo documento ha fatto si che  molti comuni abbiano fatto un passo indietro relativamente alle assurde  Ordinanze di divieto di circolazione e sosta rivolte esclusivamente ai  veicoli ricrerazionali.
 

Ministero dell’Interno
Dipartimento per  gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per  l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo  Direzione Generale UTG Prot. Uscita del 15 gennaio 2008
Numero: 0000277
Classifica: M/

ROMA 14 gennaio 2008

AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL  SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO - TRENTO AL SIG.  COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO - BOLZANO AL SIG.  PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA – AOSTA

E p.c.:
AL DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE  CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE


OGGETTO:  Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del  Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta  delle autocaravan.
Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto  numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha  ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma  citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse  alle SS.LL. affinchè ne tengano conto nell’esercizio delle relative  competenze.
Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia.
In particolare:
•  L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale  carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al  trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il  conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada).
• Ai fini  della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui  agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa  disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).
• La loro  sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili  se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono  deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il  proprio ingombro (art. 185 c.2).
• Nel caso di sosta o parcheggio a  pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a  quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona  (art. 185 c.3).
• E’ vietato lo scarico di residui organici e di  acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di  appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.
185 c.4).
•  Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle  aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e  nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
• I  provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi  dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note  al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3).



•  Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con  l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e  limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o  tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione  alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali  delle strade (art. 6 c.4 lett. b) ).
• Esso può, inoltre, vietare o  limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la  sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett. d) ).
• Esso può, infine, vietare  temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di  carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi  segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore  prima (art. 6 c.4 lett. F )).
• Nei centri abitati i comuni possono,  con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6  c.4 (art. 7 c.1 lett. a) ).
• Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett. e) ).
•  Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire  aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è  subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante  dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo  (art. 7 c.1 lett.
f) ).
• Essi possono, infine, istituire le aree  attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui  all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h) ).

Tenendo conto delle sopra  riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in  relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche  strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la  necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del  proprio territorio.
Tuttavia, la limitazione alla circolazione  stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame  appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede  stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non  occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in  assenza di ostacoli atti a giustificarli.

Altro aspetto di  particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le  autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e  sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non  perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7  (regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

Richiamando  una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi  più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di  segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di  autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione  Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto  modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili  in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento.

Già  con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli  annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e  Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di  una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti
fondamentali:

•  la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a  tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e  il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti  igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare  l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le  acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan.

•  la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree  attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al  fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti  autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere  e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Tali principi,  contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo  Codice della Strada. L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta  delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi  ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti  e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della  circolazione fuori dei centri
abitati) e 7 (regolamentazione della  circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina  prevista per gli altri veicoli.
Analizzando nel dettaglio talune  fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici  amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche,  il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.

Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Il  concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede  legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il  complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici  primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità  nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di  sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della  incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.
Sarebbero,  pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di  tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non  rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico  esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete  pubblica”.

In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione  alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di  salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.
Il  Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo  che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere  igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla  pubblica via ...”, ovvero di “….
prevenire qualsivoglia pericolo di  infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può  verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e  materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva,  tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla  base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità  delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento  indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di  motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di  prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il  loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque  inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente  utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo  l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la  motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque  chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il  provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del  manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del  Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del  medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.
Tra l’altro tale motivazione non  può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione  di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si  applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità  che la norma prevede in astratto.
Anche il comma 6 dell’articolo 185  prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo  articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque  chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi  impianti di smaltimento igienico- sanitari”..


Da quanto sopra  si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori  per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è  ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle  autocaravan.

Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti  di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per  giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si  utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa  condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un  luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee  infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.
Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art.
185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.
La  sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto  articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza”  occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene  sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire  le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare  mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo,  costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva  il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada  (Arresto, fermata e sosta dei veicoli).
E’ indubbio che un comune  possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o  regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere  legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art.
185  del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono  soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo  comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non  costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia  sul suolo salvo che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di  autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza  emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura  eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare  illegittima.

Divieto alle autocaravan di accedere ad un  parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai  criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e  funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan”
(autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della
Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.
Per  quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi  sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una  sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere  dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza  subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio  riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e  dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza  ragionevole dalla zona interessata.
E’ altresì auspicata  l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli  stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una  parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando  appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.
Pertanto,  non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere  ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle  autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è,  al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi  stesso ingombro.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire  fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far  installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad  altezza ridotta dal suolo.
Al riguardo viene osservato che  l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare  la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la  sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei  veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli  dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…..
Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).
Inoltre,  tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di  sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione  (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da  utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata  rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non  la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non  possano manovrare per tornare indietro.
In tali casi viene posta in  essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione  stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per  carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non  esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono  dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In  siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di  potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le  finalità per cui viene emanato.

Tenuto conto delle potenziali  situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle  autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene  di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in  argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero  decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo  203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella  verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica  stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.


CAMPER CLUB ENNA
Presidente: Luigi Scavuzzo
C/da Bruchito sn - 94100 ENNA
Tel. 339/7860364
email: camperclub.enna@gmail.com
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