Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N. 300/A/1/52739/109/123/3/4 Roma 14 luglio 2006
OGGETTO: Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 – Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE. Nuove disposizioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli.
Il
decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, pubblicato sulla G.U. n 87
del 13 marzo 2006, dando attuazione alla direttiva comunitaria
2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, relativa all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i
bambini nei veicoli, è intervenuto sull’articolo 172 C.d.S (all. 1),
introducendo significative novità alla disciplina previdente, con il
principale obiettivo di accrescere il livello di sicurezza stradale
attraverso l’estensione dell’uso obbligato sul mezzo delle cinture di
sicurezza e l’adeguamento al progresso tecnologico delle disposizioni
riguardanti i dispositivi per bambini.
1. USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA SUGLI AUTOVEICOLI
La nuova formulazione dell’art 172 C.d.S., con le precisazioni ed i
limiti riportati nei paragrafi seguenti, prevede che le cinture di
sicurezza debbano essere correttamente indossate ed utilizzate durante
la marcia da parte dei conducenti e dai passeggeri di tutti gli
autoveicoli, sia adibiti al trasporto di persone che a quello di cose,
qualunque sia la massa o il numero dei posti disponibili. Occorre
precisare, peraltro, che l’obbligo di cui si parla riguarda le persone
per le quali è possibile l’impiego corretto dei citati dispositivi di
ritenuta e cioè, di norma, quelle che hanno statura superiore a 1,50 m.
Per le persone di statura inferiore, invece, valgono le prescrizioni di
cui al successivo punto 2, se trattasi di bambini, ovvero le esenzioni
richiamate al punto 3 della presente circolare, negli altri casi.
1.1 Uso delle cinture di sicurezza sulle autovetture e sugli autocarri
Il primo comma dell’art 172 C.d.S prevede l’uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza per le persone che viaggiano sui veicoli delle
categorie internazionali M1 (autovetture), N1 (autocarri leggeri ) N2 ed
N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose). Per quanto
riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere
utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti
anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin
dall’origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la
circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all.
2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell’art. 72 comma 2
lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin
dall’origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di
cui trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto
riguarda gli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria
internazionale M1. Per quanto riguarda gli autocarri, invece,
l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza può ritenersi
sussistente solo se tali dispositivi sono presenti come equipaggiamento
obbligatorio del veicolo e, perciò, soltanto se il veicolo ne è
effettivamente dotato. La medesima previsione si applica, altresì, agli
autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale N1.
1.2 Uso delle cinture di sicurezza sugli autobus
Il
comma 6 dell’art.172 C.d.S stabilisce che gli occupanti di minibus e di
autobus (categorie internazionali M2 ed M3) devono essere assicurati
con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. L’obbligo
di utilizzo dei dispositivi riguarda sia il conducente che tutti gli
altri occupanti i posti anteriori e posteriori di questi veicoli quando
sono seduti ed i veicoli stessi sono in movimento. Come per gli
autocarri, l’obbligo di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta è
imitato ai veicoli che ne sono effettivamente provvisti. a nuova
previsione non interferisce con le disposizioni che consentono il
rasporto in piedi di passeggeri sugli autobus i linea. Infatti, i
passeggeri in piedi, resenti sugli autobus autorizzati anche per il
trasporto di persone in piedi, non sono oggetti ad alcun obbligo di
autotutela né debbono essere obbligati ad occupare posti sedere
eventualmente disponibili. La norma va coordinata con quella del
comma 8, lettera g) dell’art 172 C.d.S vedi oltre punto 3) che esonera
dall’uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di eicoli adibiti al
trasporto locale che circolano in zone urbane. I passeggeri dei
minibus e degli autobus, quando ricorrono le condizioni che endono
obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza, devono essere
informati dell'obbligo stesso mediante cartelli o pittogrammi apposti in
modo ben visibile su ogni sedile. In aggiunta a tale previsione, per
meglio garantire l’incolumità dei passeggeri, l’art 172 comma 7 C.d.S.
stabilisce che la medesima informazione può essere data attraverso
annunci fonici forniti dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona
designata come capogruppo ovvero con audiovisivi.
2. USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER BAMBINI.
Nel
nuovo assetto normativo, notevole importanza presentano le disposizioni
che riguardano il trasporto dei bambini sugli autoveicoli. La norma
distingue a seconda del tipo di autoveicolo, delle caratteristiche
strutturali dello stesso, dei dispositivi di sicurezza presenti e
dell’impiego cui il veicolo è destinato.
2.1 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato
Sulle
autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle
categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i
bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg
devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini,
regolarmente omologati ed adeguati al loro peso. Per i veicoli
provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha
escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di
età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16
anni di età, già contenuta nella precedente formulazione dell’art 172
C.d.S., con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per
bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati. In
caso di violazione del cennato divieto, si applica la sanzione di cui
all’art. 172, comma 10, C.d.S. Diversa è, invece, la previsione del
comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di
sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero
su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin
dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di
veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali
le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che,
di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta
per bambini. Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età
fino a tre anni non possono viaggiare. E’, invece, consentito il
trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di
età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere
posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore
solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E’ appena il
caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti
imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di
responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è
oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S. Conformemente
alla regolamentazione generale europea, la disciplina sopraindicata
riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle
categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale previsione, tuttavia, deve
essere posta in relazione con l’art. 54, comma 1, lett. d), e con l’art.
82 C.d.S. che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto
delle persone addette all'uso o al trasporto di cose, con la
conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati
in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non
possono prendere, di norma, posto su tali veicoli.
2.2 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente
La
nuova formulazione dell’art 172 C.d.S, sia pure con un contenuto più
ampio, ha mantenuto l’esenzione dall’utilizzazione dei dispositivi di
ritenuta quando i bambini di statura non superiore a 1,50 m sono a bordo
di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, a
condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. L’esenzione
non incontra più le limitazioni territoriali presenti nell’abrogata
formulazione della norma e si applica a tutti gli autoveicoli
autorizzati ad effettuare servizio di pubblico di piazza o di noleggio
con conducente anche se il trasporto avviene fuori dei centri abitati.
2.3 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus
I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati
sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed
M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti. I bambini
di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando
i sistemi di ritenuta di cui l’autobus o il minibus è dotato e per i
quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi.
Sull’argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
la nota che si allega (all.3), ha infatti precisato che l’uso dei
dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta
per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus
che hanno età superiore a 3 anni. Peraltro, secondo le disposizioni
dell’art 172 comma 6, sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i
sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai
dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono
effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su
strada. Tale previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso
inferiore a 36 Kg perché, secondo il Regolamento Comunitario richiamato
al punto 2.4, l’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è
limitata a tali soggetti. Per gli autobus ed i minibus in servizio
pubblico di piazza o di noleggio con conducente, si applicano, in ogni
caso, le esenzioni di cui all’art. 172 comma 4 richiamate al punto 2.2
della presente circolare.
2.4. Caratteristiche ed installazione dei dispostivi di ritenuta per bambini
I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro
peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai
regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
o alle equivalenti direttive comunitarie. Gli estremi di
omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve
essere obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le
caratteristiche dei predetti dispositivi, le dimensioni, i contenuti e
la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate
nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l’Europa delle
Nazioni Unite (UN/ECE). Per facilitare i controlli sulla strada dei
predetti dispositivi, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, si allega alla presente circolare (all. 4) una sintesi
delle caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini
utilizzabili durante la circolazione in Italia. Secondo il comma 5
dell’art. 172 C.d.S, i bambini non possono essere trasportati
utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile
protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato
disattivato anche in maniera automatica adeguata. La violazione di
quest’obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità
civile e penale in caso di incidente stradale, non è, tuttavia, oggetto
di sanzioni amministrative da parte dell’art. 172 C.d.S. Per gli
autobus e per i minibus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, i
dispositivi devono essere speficamente omologati per il trasporto di
bambini su tali veicoli.
3. ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI RITENUTA
Secondo le disposizioni della direttiva comunitaria 2003/20/CE, è
stato rimodulato l’elenco dei soggetti esentati dall’impiego dei
dispositivi di ritenuta. In proposito si segnalano le seguenti novità: • è stata eliminata l’esenzione dall’utilizzazione dei dispositivi da parte dei conducenti dei taxi e dei veicoli adibiti al noleggio con conducente; • è stata introdotta l’esenzione per gli appartenenti alle Forze Armate nell’espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza; •
accanto all’esenzione, già prevista dalla precedente normativa, per le
persone affette da patologie che costituiscono controindicazione
specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta, è stata aggiunta la
possibilità di esenzione anche per le persone che presentano condizioni
fisiche, non patologiche, per le quali è controindicato l’uso delle
cinture di sicurezza. Possono beneficiare di tale esenzione, ad esempio,
gli adulti aventi altezza inferiore a 1,50 m o le persone con massa
corporea incompatibile con l’utilizzazione dei dispositivi. Giova ricordare
che tale esenzione opera solo in presenza di una certificazione medica
rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale o dalle competenti autorità di
altro Stato membro dell’Unione Europea, che deve indicare la durata di
validità e deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della
direttiva 91/671/CEE; • al punto g) del comma 8 dell’art.172 è stata
introdotta un’esenzione che riguarda i passeggeri degli autobus o
minibus nei quali è previsto il trasporto anche di persone in piedi
quando tali veicoli sono adibiti al trasporto locale e circolano in zona
urbana; in tali circostanze i passeggeri seduti possono viaggiare senza
essere assicurati al sedile da un dispositivo di ritenuta, anche se
questo è presente sul veicolo. Nulla è innovato, invece, per quanto
riguarda l’impiego dei dispositivi da parte degli appartenenti alle
forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nonché dei conducenti e
degli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario, per i
quali l’esenzione dall’impiego dei dispositivi di ritenuta opera solo in
presenza di interventi in servizio di emergenza. L’esenzione è stata,
peraltro, estesa anche ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale. In
proposito, per quanto riguarda l’impiego dei dispositivi da parte del
personale che svolge compiti di polizia, si richiama l’attenzione sullo
scrupoloso rispetto delle direttive già impartite sull’argomento e, da
ultimo, di quelle contenute nella circolare prot.
559/A/1/ORG./DIP.GP/4937 del 16 settembre 2003 (all. 5). Non ricorre,
infine, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta o delle
cinture di sicurezza per i bambini trasportati in soprannumero sui posti
posteriori delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo, a
condizione che siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni di
età. Tale esenzione ha validità temporale limitata all’8 maggio 2009,
data oltre la quale, peraltro, ai sensi dell’art 169 C.d.S., non sarà
più ammesso il trasporto di bambini in numero superiore a quello dei
passeggeri indicati sulla carta di circolazione del veicolo.
4. SANZIONI
La
nuova formulazione dell’art 172 C.d.S., pur adeguandone la numerazione
alla nuova organizzazione del testo normativo, non ha innovato il regime
sanzionatorio per chiunque non utilizza i dispositivi di ritenuta (art.
172, comma 10 C.d.S) ovvero per chi, pur facendone uso, ne altera o ne
ostacola il normale funzionamento (art 172, comma 11, C.d.S). La
riformulazione dell’intero articolo 172 C.d.S. ha determinato, tuttavia,
la necessità di aggiornare i riferimenti normativi previsti dalla
tabella dei punti da decurtare di cui all’art 126 bis C.d.S. ora
riportata nell’art.2 del D.L.vo n.150/2006 indicato in premessa, il
quale ha disposto che il rinvio all’art.172 commi 8 e 9, debba
intendersi ai nuovi commi 10 e 11- Sulla base delle indicazioni
fornite dalla richiamata Direttiva 2003/20/CE, il rispetto delle norme
ora commentate, opportunamente implementato con una mirata azione di
controllo degli operatori aventi compiti di polizia stradale, assume
valenza prioritaria per tutti i Paesi dell’Unione Europea nel
perseguimento del comune obiettivo di una reale diminuzione delle
vittime da incidenti stradali, che come è noto, dovrà essere dimezzato
entro il 2010.